Legalmente è corretto che un odontoiatra effettui estetica periorale?

Questo lo afferma l’art. 2, primo comma, della Legge 409/85 in cui si chiariscono i limiti dell’operato dell’Odontoiatra: “Formano oggetto della professione di odontoiatria le attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatrica”.

A conferma di questo il 26 marzo del 2014 è stato sottoscritto un “position statement sulla medicina estetica” tra ANDI e le società scientifiche di medicina estetica che individua nel periorale i punti di competenza dell’odontoiatra.

http://pagine.andi.it/nl/web?c=hme&d=612&h=ms88u9bkcboetb97vocifpndb&i=3l8&n=1ua&s=wv&sc=1ipp&sn=279

Nel 2014 anche il CCS, Consiglio Superiore di Sanità, pur con delle limitazioni, ha espresso un suo parere positivo in tale senso.

Nel sito di Poiesis, l'associazione nazionale che riunisce gli odontoiatri che praticano estetica periorale potrete essere aggiornati su tali tematiche.

http://www.poiesisweb.eu/2014/10/09/il-nostro-comunicato-stampa/